l Miur ha messo in linea il 30 dicembre 2011 (www.istruzione.it) la
circolare sulle iscrizioni ai diversi ordini di scuola per il
prossimo anno scolastico, la n. 110 del 29 dicembre 2011.
Il termine ultimo per le iscrizioni è stato fissato
al 20 febbraio 2012. Sono state sostanzialmente confermate le disposizioni
emanate l'anno scorso.
Tra le poche novità vi è quella che riguarda per la
prima volta l’attivazione del nuovo apprendistato come forma di assolvimento
dell’obbligo di istruzione.
In proposito la circolare precisa che “L’articolo 3,
comma 1, del Decreto Legislativo n.167 del 14 settembre 2011, prevede, inoltre,
per i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età, la possibilità di assolvere
l’obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Le
relative modalità verranno definite con successive istruzioni, di
concerto con il Ministero del Lavoro”.
Sempre in riferimento all’obbligo di istruzione, la
circolare rammenta che “l’art.3, secondo e terzo comma, del D.M. n. 139/2007, recante il
regolamento in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, prevede che
gli studenti che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo
ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possano conseguire tale
titolo anche nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ovvero, dove
ancora non istituiti, presso i centri territoriali permanenti”.
Guida alle iscrizioni - alunni con disabilità
La legge 104/1992, norma quadro sull’handicap,
definisce in via preliminare la natura della disabilità e successivamente i
diritti della persona disabile.
L’articolo 3 di quella legge afferma che è “persona handicappata colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa
e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
La stessa legge dispone il riconoscimento a tutti i
minori con disabilità del diritto di istruzione all’interno delle scuole del
sistema integrato pubblico.
L’articolo 12 dispone che “al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito
l’inserimento negli asili nido”, e aggiunge
inoltre che è “garantito il
diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle
sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”.
L’inserimento dell’alunno con disabilità all’interno
della scuola ha come obiettivo lo sviluppo delle sue potenzialità
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione. Lo stesso articolo 12 della legge prevede che “l’esercizio del diritto all’educazione e
all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da
altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”.
In vista dell’iscrizione scolastica le famiglie devono
per prima cosa acquisire la certificazione medica che attesti la disabilità del
figlio/a per avere diritto alle varie provvidenze previste per quanto riguarda
sia la partecipazione all’attività didattica sia la fruizione dei servizi di
supporto.
La condizione di alunno con disabilità deve essere
certificata da commissione medico collegiale del Servizio sanitario nazionale
(cfr. dpcm 23 febbraio
2006, n. 185), anche secondo i criteri di classificazione di
disabilità e salute previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Di norma questa certificazione viene rilasciata dal
Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza presso l’ASL.
La commissione medica stila un verbale di accertamento
della disabilità con l’eventuale termine di rivedibilità ed il documento
relativo alla diagnosi funzionale. Verbale e documento sono trasmessi ai
genitori o agli esercenti la potestà dell’alunno e da questi ultimi presentati
all’istituzione scolastica presso cui l’alunno va iscritto, ai fini della
tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti da parte della scuola stessa.
Nella scuola, una volta presentate queste
documentazioni mediche, su iniziativa del dirigente scolastico, gli insegnanti
di classe e di sostegno, insieme agli operatori delle unità sanitarie locali,
con la collaborazione delle famiglie degli alunni disabili, provvedono
congiuntamente a definire il profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano
educativo individualizzato (PEI).
Il profilo indica le caratteristiche fisiche,
psichiche, sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà
di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le sue possibilità
di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate
e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali
della persona disabile.
Il Gruppo di lavoro per l’handicap (GLH)
funzionante in ogni istituto sotto il coordinamento del dirigente scolastico
(docenti, operatori sanitari e genitori) procede periodicamente alla verifica
del profilo e del piano educativo opportunamente predisposto per l’alunno con
disabilità.
Il profilo dinamico-funzionale deve essere
periodicamente verificato e aggiornato a conclusione della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e
durante il corso di istruzione secondaria di II grado.
Nelle scuole di ogni ordine e grado, compresa la
scuola dell’infanzia, è prevista l’assegnazione di docenti specializzati per
assicurare attività di sostegno agli alunni. Per parte loro i Comuni (nelle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado) e le Province (negli
istituti superiori) hanno l’obbligo di fornire l’assistenza per l’autonomia e
la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (cfr.dpr 616/1977).
In base alla legge finanziaria 2008, lo Stato assicura
mediamente un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità inseriti.
Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi
dei docenti.
Valutazione del
rendimento scolastico
Nella scheda di valutazione degli alunni con
disabilità, sulla base del piano educativo individualizzato, gli insegnanti
indicano per quali discipline sono stati adottati particolari criteri
didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche
in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
Nella scuola dell’obbligo sono predisposte prove
d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il
progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali.
Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado,
per gli alunni disabili sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi
per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti
per l’autonomia e la comunicazione.
Gli alunni disabili sostengono le prove finalizzate
alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche
universitari con l’uso degli ausilii loro necessari.
Guida alle iscrizioni - alunni con disturbi specifici di apprendimento
(DSA)
È stata approvata recentemente una specifica legge (n.
170/2010) che regolamenta soprattutto in ambito scolastico, i disturbi
specifici di apprendimento (DSA) di cui soffrono molti alunni. Secondo quanto
prevede quella legge, sono considerati disturbi difficoltà specifiche di
apprendimento la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia che
si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di
patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
Il testo della legge considera i DSA come handicap
soltanto in casi di particolare gravità, e prevede, conseguentemente, solo in
quei casi che ai ragazzi che ne sono affetti si possano applicare le tutele
(come, ad esempio, quella del docente di sostegno) previste dalla legge
104/1992 di cui abbiamo detto nel precedente paragrafo.
La dislessia è un disturbo che si manifesta con una
difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni
linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.
La disgrafia è un disturbo specifico di scrittura che si
manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
La disortografia è un disturbo specifico di scrittura che si
manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
La discalculia è un disturbo che si manifesta con una
difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
Per consentire agli alunni affetti da DSA di fruire
nella scuola di adeguati interventi di prevenzione e di aiuto, è necessario che
la famiglia acquisisca una idonea certificazione di medico specialista del
Servizio sanitario nazionale, da presentare in occasione dell’iscrizione.
Il Ministero dell’istruzione, in previsione
dell’approvazione della legge e in attesa di definire apposite linee guida, ha
suggerito alle scuole (cfr. nota 5
ottobre 2004, prot. 4099) di consentire agli alunni con
DSA di utilizzare strumenti compensativi che, a titolo di esempio, ha così
indicato: tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto, e dei vari caratteri, tavola
pitagorica, tabella delle misure, tabella delle formule geometriche,
calcolatrice, registratore, computer con programmi di video-scrittura con
correttore ortografico e sintesi vocale.
Con la medesima nota il Ministero, sempre a titolo di
esempio, ha suggerito alle scuole di adottare misure dispensative, indicate di
seguito: dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura,
uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline, dispensa, ove
necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta,
programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa,
organizzazione di interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e
orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.
La legge 170/2010 prevede l'uso di una didattica
individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti,
quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa
adeguate.
Per l'insegnamento delle lingue straniere sarà
consentito l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione
verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo, ove
risulti utile, la possibilità dell'esonero.
Guida alle iscrizioni - alunni con cittadinanza non italiana
L’articolo 45 del DPR n. 394/1999, regolamento
sull’immigrazione, fornisce criteri relativi all’obbligo di istruzione e
all’iscrizione scolastica dei minori con cittadinanza non italiana, nonché alla
loro assegnazione alle classi.
È bene considerare che, in base a tale norma, i minori
stranieri, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione (vale,
quindi, anche per figli di clandestini), hanno diritto di accedere
all’istruzione fornita dalle scuole italiane e al conseguente obbligo delle
stesse di accoglierli.
L’iscrizione può avvenire anche in corso d’anno.
Normalmente gli alunni stranieri soggetti all’obbligo
di istruzione sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente alla loro età
anagrafica.
I collegi dei docenti possono definire, comunque, le
modalità generali dell’assegnazione dell’alunno straniero alla classe inferiore
o superiore
a quella corrispondente all’età, tenendo conto dei
seguenti criteri:
- ordinamento scolastico del Paese di provenienza;
- accertamento delle competenze, abilità e livelli di
preparazione possedute;
- corso di studi eventualmente seguito;
- titolo di studio eventualmente posseduto,
accompagnato da traduzione in lingua italiana, ecc..
Si parla spesso di “tetto”, di limite massimo di
alunni stranieri per classe. Recentemente il ministro dell’istruzione Gelmini
ha disposto che, di norma, il limite
massimo di stranieri per classe dovrà essere del 30%, pari cioè a tre alunni
stranieri su dieci iscritti (es. una classe con 20 alunni non dovrebbe averne
più di 6 con cittadinanza non italiana).
Attualmente l’articolo 45 del Regolamento 394/1999
prevede che il numero di alunni stranieri non sia prevalente rispetto agli
alunni italiani; ciò significa che il limite massimo non deve superare, di
norma, il 50%.
Con apposita circolare (n.110/2007) il Ministero
dell’istruzione ha suggerito alle scuole che la modalità concreta di
assegnazione alla classe di alunni stranieri avvenga con affidamento delle
verifiche e degli accertamenti preliminari ad un gruppo di docenti,
appositamente individuato dal collegio e preposto all’accoglienza, che dia
attuazione ai criteri di assegnazione e che ne segua inizialmente
l’inserimento, al fine di fornire al dirigente scolastico ogni utile elemento
per l’assegnazione alle classi. I collegi dei docenti possono valutare
altresì la possibilità che l’assegnazione definitiva alla classe sia preceduta
da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica in
intergruppo e/o interclasse finalizzata a favorire un efficace inserimento.
L’alunno proveniente da scuole estere deve presentare
alla scuola italiana il titolo o certificato di studio originale, dal quale
risultino l’esito favorevole della classe frequentata (o dell’esame sostenuto)
all’estero, le materie studiate e le valutazioni riportate. I titoli devono
essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana e da certificato di
conformità rilasciato dall’autorità diplomatica o consolare italiana (la firma
del capo d’istituto deve essere legalizzata dall’autorità diplomatica o
consolare italiana) e da dichiarazione, rilasciata dall’autorità diplomatica o
consolare italiana circa il fatto che la scuola frequentata (o presso cui sono
stati sostenuti gli esami) è legalmente riconosciuta e circa l’ordinamento
degli studi, il numero complessivo delle classi frequentate o, nel caso di
esami, la classe estera cui questi danno accesso.
Guida alle
iscrizioni - i servizi scolastici, le rette e i contributi
La scuola statale è, per legge, gratuita, perché tutto
il personale scolastico è a carico dello Stato che provvede alla sua
retribuzione e alla sua gestione, senza oneri a carico delle famiglie.
Allo stesso modo il funzionamento della scuola e dei
servizi amministrativi sono assicurati dallo Stato.
Nelle scuole paritarie private (ci sono anche quelle
comunali) il personale e i relativi servizi non sono a carico dello Stato e,
pertanto, i relativi costi incidono, se pur in modo parziale, sulle rette a
carico delle famiglie.
Nelle scuole statali, però, non sono gratuiti alcuni
servizi, quali, ad esempio, la refezione scolastica di cui fruiscono gli alunni.
Normalmente i servizi di mensa sono gestiti dalle
Amministrazioni comunali che hanno anche l’onere di altri interventi per le
scuole statali (manutenzione degli edifici, riscaldamento, illuminazione,
acqua, ecc.). Per tali servizi di mensa i Comuni chiedono alle famiglie un
contributo che può variare da territorio a territorio e che tiene conto anche
delle situazioni economiche delle famiglie. Gli importi di tali contributi,
impropriamente chiamati rette, possono dunque variare notevolmente da una scuola
all’altra.
In sede di iscrizione viene normalmente fornita
adeguata informazione da parte della segreteria della scuola, con indicazione
anche delle modalità per il pagamento delle rette e per richiedere eventuali
esenzioni (parziali o totali).
Oltre al contributo per la mensa, vi possono essere
anche altri contributi individuali per quegli alunni che fruiscono di servizi
di trasporto su scuolabus. Anche in questo caso, l’importo del contributo è
determinato in modo differenziato da territorio a territorio e, a volte, anche
sulla base del reddito delle famiglie.
Molte scuole prevedono anche iniziative esterne
(visite di istruzione, uscite didattiche, ecc.) che normalmente possono
comportare ulteriori oneri una tantum a carico delle famiglie.
Contro i rischi di infortunio gli alunni possono
essere assicurati dalla scuola, previo versamento di una quota assicurativa da
parte delle famiglie. Il contributo viene versato alla scuola al momento
dell’iscrizione all’interno di una quota variabile che molte scuole richiedono
alle famiglie per oneri diversi connessi con l’attività didattica.
Sono stati sollevati dubbi sulla legittimità della
richiesta di contributi, ma tale possibilità avanzata dalla scuola è consentita
dal regime di autonomia in cui le scuole statali si trovano e dalla
considerazione che trattasi di servizi funzionali alla migliore erogazione del
servizio di istruzione che viene integralmente garantito dallo Stato.
È necessario, tuttavia, che in proposito vi sia una
apposita delibera del Consiglio di circolo/istituto e che la scuola assicuri la
massima trasparenza nell’impiego delle somme raccolte.
La possibilità di richiedere il contributo è stata
introdotta dalla legge Bersani 40/2007 che lo configura come “un’erogazione
liberale a favore degli istituti scolastici” finalizzata “all’innovazione
tecnologica” (leggi ad esempio cartucce stampanti), “all’edilizia scolastica”
(piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione) “all’ampliamento
dell’offerta formativa” (l’esempio più comune è quello della fornitura agli
alunni di fotocopie per verifiche o approfondimenti).
Forse non tutti sanno che tale contributo può essere
detratto dalla dichiarazione dei redditi nella misura del 19%, qualora venga
versato a mezzo bonifico bancario o bollettino postale.
Il contributo è su base volontaria e non obbligatoria
e nessun istituto scolastico, anche nel principio dell’autonomia, può imporre
ai genitori un versamento non condiviso.
Per quanto riguarda invece il pagamento di rette e
contributi per l’iscrizione e la frequenza di scuole paritarie a gestione
privata, possono essere di livello molto più elevato e, comunque, di entità
variabile da scuola a scuola, in quanto lo Stato provvede ad erogare a tali
scuole un contributo finanziario che copre solo parzialmente i costi di
gestione.
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