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mercoledì 4 gennaio 2012

IMPARA LA GRAMMATICA! SC GN GL: "SCIVOLO SCENDENDO LA MONTAGNA"

CANTIAMO LA TABELLINA (DEL DUE)

Un piccolo cartone animato per spiegare in modo divertente le "divisioni in colonna".

Diversi algoritmi per fare le divisioni


LA DIVISIONE (in aritmetica elementare)
Una divisione eseguita in diversi algoritmi, in modo da rendere evidenti le caratteristiche di ogni metodo:
Esempio: 878/23

Divisione  corta

Il 23 nell'87 sta 3 volte con l'avanzo di 18 e il 23 nel 188 sta 8 volte con il resto di 4.

Divisione  lunga

La differenza rispetto alla divisione a danda corta consiste nel fatto che le sottrazioni vengono scritte, invece che effettuate solo a mente.
Divisione per galera
Primo passaggio

 
Spiegazione relativa al primo passaggio: Si scrive il dividendo 878 e si scrive il divisore al di sotto, a partire dal punto in cui si inizierà la divisione. Poiché si eseguirà per prima 87/ 23, si scrive 23 incolonnato sotto 87. Siccome il 23 nell'87 sta 3 volte, si scrive 3 sulla destra.
Secondo passaggio

Spiegazione relativa al secondo passaggio: Si procede, poi, così: 3*2 = 6 e all'8 manca 2; si scrive 2 sopra l'8.
Terzo passaggio

Spiegazione relativa al terzo passaggio: si cancellano il 2 e l'8 (mettendo un segmento in diagonale sopra tali numeri).
Quarto passaggio

Spiegazione relativa al quarto passaggio: 3*3 = 9 e al 27 manca 18 (si scrive 1 sopra il 2 e 8 sopra il 7).
Quinto passaggio
Spiegazione relativa al quinto passaggio: si cancellano il 3 e il 27.
Sesto passaggio

Spiegazione relativa al sesto passaggio: Si riscrive il 23, questa volta sotto il 188.
Settimo passaggio

Spiegazione relativa al settimo passaggio: Il 23 nel 188 sta 8 volte e si scrive 8 a destra.
8*2 = 16 e al 18 manca 2; si scrive 2 sopra l'8.
Ottavo passaggio
Spiegazione relativa all'ottavo passaggio: si cancellano il 2 e il 18.
Nono passaggio

Spiegazione relativa al nono passaggio: 8*3 = 24 e per arrivare al 28 manca 4 e si scrive 4 sopra l'8.
Decimo passaggio
38 QUOZIENTE
4 RESTO

Spiegazione relativa al decimo passaggio: Si cancellano il 3 e il 28.
Animazione, per visualizzare, in sequenza, i vari passaggi seguiti durante l'esecuzione della divisione per galera

Come precisano  Bruno D’Amore e Paolo Oliva nel libro “NUMERI – Teoria, storia, curiosità, giochi e didattica nel mondo dei numeri”, la divisione a galera prende tale nome, perché sembra assumere la forma di una nave.
I Maestri d'abaco s'impegnarono nella ricerca di quei numeri che facessero assumere all'operazione un aspetto spettacolare.
Tracce di questo metodo sono rimaste in quel procedimento che si applica quando si vuole individuare quante volte il divisore "sta" nelle prime cifre del dividendo. Riferendomi alla divisione da me considerata, per vedere quante volte il 23 sta nell'87, si può infatti procedere in questa maniera: il 2 nell'8 sta 4 volte, ma il il 3 nel 7 non ci sta 4 volte; allora proviamo con 3. Il 2 nell'8 sta 3 volte con l'avanzo di 2 e il 3 nel 27 (ottenuto anteponendo a 7 il 2 di resto) 3 volte ci sta; quindi il 23 nell'87 sta 3 volte, con l'avanzo di 18...
 
Divisione di testa
Questa volta scelgo, come esempio, 878/2 perché la divisione di testa viene eseguita preferibilmente quando il divisore è a una cifra. 
È la divisione usata ancora oggi per effettuare la scomposizione di un numero in fattori primi.
Si procede così: il 2 nell'8 sta 4 volte (si scrive 4 sotto l'8), il 2 nel 7 ci sta 3 volte con l'avanzo di 1 (si scrive 3 sotto il 7); il 2 nel 18 ci sta 9 volte col resto di 0.
La divisione di testa è una forma abbreviata della divisione a galera e la principale differenza consiste nel non scrivere i riporti, ma nel tenerne conto a mente.
Divisione canadese
Ritorno al solito esempio: 878/23
La divisione canadese si esegue reiterando la sottrazione.
È possibile far uso di opportune abbreviazioni, in modo che l'esecuzione non diventi particolarmente noiosa.


 


BIBLIOGRAFIA

Bruno D’Amore e Paolo Oliva “NUMERI – Teoria, storia, curiosità, giochi e didattica nel mondo dei numeri”, FrancoAngeli, 1994

lunedì 2 gennaio 2012

Le minoranze linguistiche in Italia nella prospettiva dell’educazione plurilingue


La salvaguardia delle lingue regionali o minoritarie è da molto tempo una delle preoccupazioni del Consiglio d’Europa e trova il suo fondamento nell’articolo 14 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo fino dal 1950.
Le differenze e le diversità culturali e linguistiche rappresentano una ricchezza e in quanto tali vanno preservate e promosse per contrastare il rischio di globalizzazione e perdita di identità e per apprezzare ancora di più l’ideale di integrazione in un’Europa che va sempre più allargandosi.
Si devono una serie di misure per agevolare l’uso delle lingue regionali o di minoranza nella vita pubblica e, considerando che per restare vive le lingue devono essere usate, tali misure coprono i campi dell’insegnamento, della giustizia, delle autorità amministrative e dei servizi pubblici, dei media, delle attività e delle strutture culturali, della vita economica e sociale.
La lingua materna in cui siamo nati e abbiamo imparato a orientarci nel mondo, non è un guanto, uno strumento usa e getta. Essa innerva dalle prime ore di vita (oggi sappiamo) la nostra vita psicologica, i nostri ricordi, associazioni, schemi mentali. Essa apre le vie al consentire con gli altri e le altre che la parlano ed è dunque la trama della nostra vita sociale e di relazione, la trama, invisibile e forte, dell’identità di gruppo.
È ben legittimo considerare su piani diversi lingue che ci si presentano senza tradizione scritta e parlate da poche migliaia di parlanti e lingue che permeano di sé, spesso da secoli, la vita e la memoria storica di milioni di persone. Consideriamo un secondo criterio: il dato della scrittura. Come si sa, sono circa seimilaottocento le lingue oggi vive nel mondo. Di queste, fino a trent’anni fa, solo 750 circa avevano una tradizione. Sono diventate 2400. Si tratta in gran parte dei casi di traduzioni del Vangelo e dell’Antico
Testamento promosse dalle confessioni cristiane, specie dalla Chiesa cattolica. Il dato è interessante da almeno due punti di vista: quasi due terzi delle lingue sono ancorate solo alla trasmissione parlata, e già perciò a rischio di essere travolte dal divenire storico e sociale. D’altra parte in trent’anni è cresciuto a dismisura, si è più che triplicato il numero di lingue per le quali si è sentito il bisogno di rafforzarne l’identità ancorandole alla scrittura. Emerge così un primo aspetto delle dinamiche in atto: da un lato rischio di scomparsa nel mondo globalizzato, dall’altro volontà di rafforzamento identitario.


La diversità linguistica e culturale in Italia


A) ARBËRESH/ALBANESI: attualmente sono presenti in 7 Regioni: Abruzzo, Molise, Campania,
Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia.
B) CATALANI: Alghero
C) CROATI: oggi circa tremila persone vivono nei comuni di Acquaviva Collecroce, Montemitro e San Felice del Molise e parlano ancora l’antica lingua madre.
D) ELLENOFONI: In Calabria ed in Puglia esistono delle comunità greche (in quest’ultima Regione viene identificata come grika).
E) FRANCOFONI, FRANCO-PROVENZALI ED OCCITANI: nella Valle d’Aosta e in diverse vallate piemontesi in provincia di Torino, tutte contigue al territorio vallesano (Svizzera) e savoiardo (Francia), vivono i franco-provenzali che parlano il patois.
F) FRIULANI: friulano dalla popolazione dell gruppo  celtico, i Carni
G) GERMANOFONI: CARINZIANI, CIMBRI, MOCHENI, TEDESCHI E WALSER in Friuli-Venezia Giulia, in provincia di Udine, nelle piccole isole linguistiche di Sauris e Timau; al confine con l’Austria e la Slovenia nella Val Canal: in Veneto, nel comune di Sappada (Belluno),
CARINZIANI: in Friuli-Venezia Giulia, in provincia di Udine, nelle piccole isole linguistiche di Sauris e Timau; al confine con l’Austria e la Slovenia nella Val Canal: in Veneto, nel comune di Sappada (Belluno),
CIMBRI: Attualmente sono presenti in Trentino, nei paesi di Folgaria, Lavarone e Luserna, nei cosiddetti Sette Comuni dell’altopiano di Asiago e in 13 Comuni della Lessinia, in provincia di Verona,
MOCHENI: piccola comunità tedescofona
insediatasi nella valle del torrente Fèrsina (Trentino-Alto Adige), affluente di destra dell’Adige, detta anche valle dei Mòcheni, per l’idioma particolare dei suoi abitanti.,
TEDESCHI: Il Trentino-Alto Adige/Sud Tirol,
WALSER: La minoranza è presente in alcuni comuni della Valle d’Aosta ed in Piemonte, nelle province di Verbania e Vercelli,
H) LADINI: I ladini delle Dolomiti, che formano il gruppo centrale dei locatori nelle Alpi; i ladini svizzeri (i romanci), i Grigioni ed i ladini friulani del Friuli. In Italia i ladinofoni vivono nelle regioni Trentino-Alto Adige e Veneto, nelle province di Trento, Bolzano e Belluno,
I) SARDI: Una storia a sé ha la Sardegna che parla una lingua di origine neolatina. L’isolamento non solo geografico ed il sentimento di individualità e di autonomia hanno suscitato un vivace movimento di opinione teso a riconoscere alle parlate sarde lo status di lingua di minoranza da tutelare,
L) SLOVENI: Lo sloveno in Italia è parlato in 36 comuni del Friuli-Venezia Giulia, nella Val Canale, nella Valle di Resia, nelle valli del Natisone in provincia di Udine, a Gorizia, in varie località in provincia di Trieste.


CONCLUSIONI

Se pensiamo che il pluralismo linguistico e culturale, che è una caratteristica strutturale di pressoché tutte le società umane, debba essere mantenuto e sviluppato e che vada combattuta la tendenza alla semplificazione e all’omologazione per il tramite di un’educazione plurilingue e interculturale, è verso le giovani generazioni che ogni nostro sforzo va indirizzato: di genitori, di intellettuali, di insegnanti, di responsabili istituzionali, di cittadini.
Un plurilinguismo deve essere concepito non soltanto per fini pratici, utilitaristici e pragmatici, ma nella prospettiva di permettere a umani sempre più consistenti la possibilità di capire e di usare una pluralità di lingue per il proprio arricchimento culturale e per una crescita intellettuale e sociale. In questa prospettiva, la realtà e la potenzialità presenti in molte famiglie, nei tanti borghi, nei tanti paesi e in tutte le regioni di questa Italia delle Italie sono un campo ideale e produttivo per avviare in maniera corretta ed effettiva il processo di educazione in diverse lingue. Ed è questa la prospettiva che pone le lingue meno diffuse oltre le nozioni di tutela, di salvaguardia e di valorizzazione di un patrimonio prezioso, ma le mette al centro di un processo formativo di conoscenze e di competenze che investono tutti i cittadini e soprattutto i cittadini di domani.
(…) occorre, ha scritto De Mauro (1987), che la politica culturale possa e sappia partire dalle realtà e potenzialità ambientali, sappia far leva sulle concrete, reali, divergenti esigenze vitali esistenti negli individui nel territorio, nelle società regionali e locali, non per irrigidire tali realtà e potenzialità, ma per metterle a contatto e confronto, aprendole dunque alla possibilità di nuove acquisizioni, di più complesse articolazioni.

fonte: ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

domenica 1 gennaio 2012

Saluto

Guida alle iscrizioni anno scolastico 2012/2013

l Miur ha messo in linea il 30 dicembre 2011 (www.istruzione.it) la circolare sulle iscrizioni ai diversi ordini di scuola per il prossimo anno scolastico, la n. 110 del 29 dicembre 2011.
Il termine ultimo per le iscrizioni è stato fissato al 20 febbraio 2012. Sono state sostanzialmente confermate le disposizioni emanate l'anno scorso.
Tra le poche novità vi è quella che riguarda per la prima volta l’attivazione del nuovo apprendistato come forma di assolvimento dell’obbligo di istruzione.
In proposito la circolare precisa che “L’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n.167 del 14 settembre 2011, prevede, inoltre, per i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età, la possibilità di assolvere l’obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.  Le relative modalità verranno definite con successive istruzioni, di concerto  con il Ministero del Lavoro”.
Sempre in riferimento all’obbligo di istruzione, la circolare rammenta che “l’art.3, secondo e terzo comma, del D.M. n. 139/2007, recante il regolamento in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, prevede che gli studenti che non hanno conseguito  il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possano conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ovvero, dove ancora non  istituiti, presso i centri territoriali permanenti”.

Guida alle iscrizioni - alunni con disabilità


La legge 104/1992, norma quadro sull’handicap, definisce in via preliminare la natura della disabilità e successivamente i diritti della persona disabile.
L’articolo 3 di quella legge afferma che è “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
La stessa legge dispone il riconoscimento a tutti i minori con disabilità del diritto di istruzione all’interno delle scuole del sistema integrato pubblico.
L’articolo 12 dispone che “al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido”, e aggiunge inoltre che è “garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”.
L’inserimento dell’alunno con disabilità all’interno della scuola ha come obiettivo lo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Lo stesso articolo 12 della legge prevede che “l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”.
In vista dell’iscrizione scolastica le famiglie devono per prima cosa acquisire la certificazione medica che attesti la disabilità del figlio/a per avere diritto alle varie provvidenze previste per quanto riguarda sia la partecipazione all’attività didattica sia la fruizione dei servizi di supporto.
La condizione di alunno con disabilità deve essere certificata da commissione medico collegiale del Servizio sanitario nazionale (cfr. dpcm 23 febbraio 2006, n. 185), anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Di norma questa certificazione viene rilasciata dal Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza presso l’ASL.
La commissione medica stila un verbale di accertamento della disabilità con l’eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale. Verbale e documento sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà dell’alunno e da questi ultimi presentati all’istituzione scolastica presso cui l’alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti da parte della scuola stessa.
Nella scuola, una volta presentate queste documentazioni mediche, su iniziativa del dirigente scolastico, gli insegnanti di classe e di sostegno, insieme agli operatori delle unità sanitarie locali, con la collaborazione delle famiglie degli alunni disabili, provvedono congiuntamente a definire il profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato (PEI).
Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le sue possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona disabile.
Il Gruppo di lavoro per l’handicap (GLH) funzionante in ogni istituto sotto il coordinamento del dirigente scolastico (docenti, operatori sanitari e genitori) procede periodicamente alla verifica del profilo e del piano educativo opportunamente predisposto per l’alunno con disabilità.
Il profilo dinamico-funzionale deve essere periodicamente verificato e aggiornato a conclusione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e durante il corso di istruzione secondaria di II grado.
Nelle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia, è prevista l’assegnazione di docenti specializzati per assicurare attività di sostegno agli alunni. Per parte loro i Comuni (nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado) e le Province (negli istituti superiori) hanno l’obbligo di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (cfr.dpr 616/1977).
In base alla legge finanziaria 2008, lo Stato assicura mediamente un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità inseriti.
Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Valutazione del rendimento scolastico
Nella scheda di valutazione degli alunni con disabilità, sulla base del piano educativo individualizzato, gli insegnanti indicano per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
Nella scuola dell’obbligo sono predisposte prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni disabili sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
Gli alunni disabili sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausilii loro necessari.

Guida alle iscrizioni - alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)


È stata approvata recentemente una specifica legge (n. 170/2010) che regolamenta soprattutto in ambito scolastico, i disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui soffrono molti alunni. Secondo quanto prevede quella legge, sono considerati disturbi difficoltà specifiche di apprendimento la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
Il testo della legge considera i DSA come handicap soltanto in casi di particolare gravità, e prevede, conseguentemente, solo in quei casi che ai ragazzi che ne sono affetti si possano applicare le tutele (come, ad esempio, quella del docente di sostegno) previste dalla legge 104/1992 di cui abbiamo detto nel precedente paragrafo.
La dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.
La disgrafia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
La disortografia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
La discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
Per consentire agli alunni affetti da DSA di fruire nella scuola di adeguati interventi di prevenzione e di aiuto, è necessario che la famiglia acquisisca una idonea certificazione di medico specialista del Servizio sanitario nazionale, da presentare in occasione dell’iscrizione.
Il Ministero dell’istruzione, in previsione dell’approvazione della legge e in attesa di definire apposite linee guida, ha suggerito alle scuole (cfr. nota 5 ottobre 2004, prot. 4099) di consentire agli alunni con DSA di utilizzare strumenti compensativi che, a titolo di esempio, ha così indicato: tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto, e dei vari caratteri, tavola pitagorica, tabella delle misure, tabella delle formule geometriche, calcolatrice, registratore, computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.
Con la medesima nota il Ministero, sempre a titolo di esempio, ha suggerito alle scuole di adottare misure dispensative, indicate di seguito: dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline, dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta, programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, organizzazione di interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.
La legge 170/2010 prevede l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate.
Per l'insegnamento delle lingue straniere sarà consentito l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Guida alle iscrizioni - alunni con cittadinanza non italiana


L’articolo 45 del DPR n. 394/1999, regolamento sull’immigrazione, fornisce criteri relativi all’obbligo di istruzione e all’iscrizione scolastica dei minori con cittadinanza non italiana, nonché alla loro assegnazione alle classi.
È bene considerare che, in base a tale norma, i minori stranieri, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione (vale, quindi, anche per figli di clandestini), hanno diritto di accedere all’istruzione fornita dalle scuole italiane e al conseguente obbligo delle stesse di accoglierli.
L’iscrizione può avvenire anche in corso d’anno.
Normalmente gli alunni stranieri soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente alla loro età anagrafica.
I collegi dei docenti possono definire, comunque, le modalità generali dell’assegnazione dell’alunno straniero alla classe inferiore o superiore
a quella corrispondente all’età, tenendo conto dei seguenti criteri:
- ordinamento scolastico del Paese di provenienza;
- accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione possedute;
- corso di studi eventualmente seguito;
- titolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in lingua italiana, ecc..
Si parla spesso di “tetto”, di limite massimo di alunni stranieri per classe. Recentemente il ministro dell’istruzione Gelmini ha disposto che, di norma, il limite massimo di stranieri per classe dovrà essere del 30%, pari cioè a tre alunni stranieri su dieci iscritti (es. una classe con 20 alunni non dovrebbe averne più di 6 con cittadinanza non italiana).
Attualmente l’articolo 45 del Regolamento 394/1999 prevede che il numero di alunni stranieri non sia prevalente rispetto agli alunni italiani; ciò significa che il limite massimo non deve superare, di norma, il 50%.
Con apposita circolare (n.110/2007) il Ministero dell’istruzione ha suggerito alle scuole che la modalità concreta di assegnazione alla classe di alunni stranieri avvenga con affidamento delle verifiche e degli accertamenti preliminari ad un gruppo di docenti, appositamente individuato dal collegio e preposto all’accoglienza, che dia attuazione ai criteri di assegnazione e che ne segua inizialmente l’inserimento, al fine di fornire al dirigente scolastico ogni utile elemento per l’assegnazione alle classi. I collegi dei docenti possono valutare altresì la possibilità che l’assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica in intergruppo e/o interclasse finalizzata a favorire un efficace inserimento.
L’alunno proveniente da scuole estere deve presentare alla scuola italiana il titolo o certificato di studio originale, dal quale risultino l’esito favorevole della classe frequentata (o dell’esame sostenuto) all’estero, le materie studiate e le valutazioni riportate. I titoli devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana e da certificato di conformità rilasciato dall’autorità diplomatica o consolare italiana (la firma del capo d’istituto deve essere legalizzata dall’autorità diplomatica o consolare italiana) e da dichiarazione, rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana circa il fatto che la scuola frequentata (o presso cui sono stati sostenuti gli esami) è legalmente riconosciuta e circa l’ordinamento degli studi, il numero complessivo delle classi frequentate o, nel caso di esami, la classe estera cui questi danno accesso.


Guida alle iscrizioni - i servizi scolastici, le rette e i contributi


La scuola statale è, per legge, gratuita, perché tutto il personale scolastico è a carico dello Stato che provvede alla sua retribuzione e alla sua gestione, senza oneri a carico delle famiglie.
Allo stesso modo il funzionamento della scuola e dei servizi amministrativi sono assicurati dallo Stato.
Nelle scuole paritarie private (ci sono anche quelle comunali) il personale e i relativi servizi non sono a carico dello Stato e, pertanto, i relativi costi incidono, se pur in modo parziale, sulle rette a carico delle famiglie.
Nelle scuole statali, però, non sono gratuiti alcuni servizi, quali, ad esempio, la refezione scolastica di cui fruiscono gli alunni.
Normalmente i servizi di mensa sono gestiti dalle Amministrazioni comunali che hanno anche l’onere di altri interventi per le scuole statali (manutenzione degli edifici, riscaldamento, illuminazione, acqua, ecc.). Per tali servizi di mensa i Comuni chiedono alle famiglie un contributo che può variare da territorio a territorio e che tiene conto anche delle situazioni economiche delle famiglie. Gli importi di tali contributi, impropriamente chiamati rette, possono dunque variare notevolmente da una scuola all’altra.
In sede di iscrizione viene normalmente fornita adeguata informazione da parte della segreteria della scuola, con indicazione anche delle modalità per il pagamento delle rette e per richiedere eventuali esenzioni (parziali o totali).
Oltre al contributo per la mensa, vi possono essere anche altri contributi individuali per quegli alunni che fruiscono di servizi di trasporto su scuolabus. Anche in questo caso, l’importo del contributo è determinato in modo differenziato da territorio a territorio e, a volte, anche sulla base del reddito delle famiglie.
Molte scuole prevedono anche iniziative esterne (visite di istruzione, uscite didattiche, ecc.) che normalmente possono comportare ulteriori oneri una tantum a carico delle famiglie.
Contro i rischi di infortunio gli alunni possono essere assicurati dalla scuola, previo versamento di una quota assicurativa da parte delle famiglie. Il contributo viene versato alla scuola al momento dell’iscrizione all’interno di una quota variabile che molte scuole richiedono alle famiglie per oneri diversi connessi con l’attività didattica.
Sono stati sollevati dubbi sulla legittimità della richiesta di contributi, ma tale possibilità avanzata dalla scuola è consentita dal regime di autonomia in cui le scuole statali si trovano e dalla considerazione che trattasi di servizi funzionali alla migliore erogazione del servizio di istruzione che viene integralmente garantito dallo Stato.
È necessario, tuttavia, che in proposito vi sia una apposita delibera del Consiglio di circolo/istituto e che la scuola assicuri la massima trasparenza nell’impiego delle somme raccolte.
La possibilità di richiedere il contributo è stata introdotta dalla legge Bersani 40/2007 che lo configura come “un’erogazione liberale a favore degli istituti scolastici” finalizzata “all’innovazione tecnologica” (leggi ad esempio cartucce stampanti), “all’edilizia scolastica” (piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione) “all’ampliamento dell’offerta formativa” (l’esempio più comune è quello della fornitura agli alunni di fotocopie per verifiche o approfondimenti).
Forse non tutti sanno che tale contributo può essere detratto dalla dichiarazione dei redditi nella misura del 19%, qualora venga versato a mezzo bonifico bancario o bollettino postale.
Il contributo è su base volontaria e non obbligatoria e nessun istituto scolastico, anche nel principio dell’autonomia, può imporre ai genitori un versamento non condiviso.
Per quanto riguarda invece il pagamento di rette e contributi per l’iscrizione e la frequenza di scuole paritarie a gestione privata, possono essere di livello molto più elevato e, comunque, di entità variabile da scuola a scuola, in quanto lo Stato provvede ad erogare a tali scuole un contributo finanziario che copre solo parzialmente i costi di gestione.

La storia di Aldonça de Besora

La signora che regalò la libertà a Serramanna La storia di Aldonça de Besora e delle Franchigie del 1455, raccontata a grandi e piccini ...